AccordoCapo 5

Art. 101

Assistenza tecnica e rafforzamento delle capacità commerciali

In vigore dal 11 ago 2015
Assistenza tecnica e rafforzamento delle capacità commerciali 1. Conformemente alle disposizioni del titolo XIII (Assistenza tecnica e sviluppo di capacità commerciali), le parti convengono di rafforzare la cooperazione intesa a contribuire alla piena attuazione del presente capo allo scopo di ottimizzarne i risultati, ampliare le possibilità e ottenere i maggiori benefici per le parti in materia di salute pubblica, degli animali e delle piante e di sicurezza alimentare. Tale cooperazione si svolge nel quadro giuridico ed istituzionale che disciplina le relazioni di cooperazione fra le parti. 2. Per conseguire tali obiettivi le parti convengono di accordare particolare importanza alle esigenze di cooperazione identificate dal sottocomitato SPS e di trasmettere le relative informazioni conformemente a quanto disposto nel titolo XIII (Assistenza tecnica e sviluppo di capacità commerciali). Il sottocomitato può inoltre riesaminare le suddette esigenze.
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