Accordo›Capo 5
Art. 98
Misure di emergenza
In vigore dal 11 ago 2015
Misure di emergenza
1. In caso di grave rischio per la salute pubblica, degli animali o delle piante, la parte importatrice può adottare, senza notifica preventiva, le misure provvisorie e transitorie necessarie per proteggere la salute pubblica, degli animali o delle piante. Per quanto riguarda le spedizioni in viaggio tra le parti, tale parte importatrice cerca la soluzione più adatta e proporzionata onde evitare inutili perturbazioni degli scambi.
2. La parte che adotta una misura conformemente al paragrafo 1 informa le altre parti non appena possibile e comunque entro un giorno lavorativo dall'adozione della misura. Le altre parti possono chiedere informazioni in merito alla situazione sanitaria della parte che adotta la misura come pure in merito alla misura stessa. La parte che adotta la misura risponde non appena le informazioni richieste sono disponibili.
3. Su richiesta di una delle parti e a norma dell', le parti si consultano sulla situazione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di consultazioni. Le consultazioni si tengono in modo da evitare inutili perturbazioni degli scambi. Possono essere esaminate alternative che facilitino l'attuazione o la sostituzione delle misure.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-98