Accordo›Capo 5
Art. 93
Verifiche
In vigore dal 11 ago 2015
Verifiche
1. Per mantenere la fiducia nella corretta applicazione delle disposizioni del presente capo, ciascuna delle parti è autorizzata, entro l'ambito di applicazione dello stesso, a:
a) realizzare, conformemente agli orientamenti stabiliti nell'appendice 3 dell'allegato VI (Misure sanitarie e fitosanitarie), una verifica totale o parziale del sistema di controllo delle autorità di un'altra parte; la parte che procede alla verifica ne sostiene le relative spese; e
b) ricevere informazioni dalle altre parti sui rispettivi sistemi di controllo e sui risultati dei controlli realizzati nell'ambito di tali sistemi.
2. Una parte che proceda ad una verifica nel territorio di un'altra parte a norma del presente articolo fornisce a quest'ultima i risultati e le conclusioni della verifica.
3. Quando la parte importatrice decide di effettuare una visita di verifica presso una parte esportatrice, tale visita è notificata alla parte esportatrice almeno sessanta giorni lavorativi prima del suo svolgimento, tranne in casi di emergenza o salvo diverso accordo fra le parti. Qualsiasi modifica della visita è concordata fra le parti interessate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-93