Accordo›Capo 5
Art. 91
Requisiti all'importazione
In vigore dal 11 ago 2015
Requisiti all'importazione
1. I requisiti generali all'importazione di una parte si applicano ai prodotti di un'altra parte.
2. Ciascuna delle parti vigila affinché i prodotti esportati verso un'altra parte siano conformi ai requisiti sanitari e fitosanitari della parte importatrice.
3. La parte importatrice vigila affinché le condizioni all'importazione siano applicate in modo proporzionato e non discriminatorio.
4. Qualsiasi modifica dei requisiti all'importazione di una parte deve prendere in considerazione la fissazione di un periodo transitorio, in base al tipo di modifica, onde evitare di interrompere il flusso commerciale dei prodotti e consentire alla parte esportatrice di adeguare le sue procedure a tale modifica.
5. Quando una parte importatrice include una valutazione dei rischi nei suoi requisiti all'importazione, la parte in questione avvia senza indugio questa valutazione e informa la parte esportatrice del periodo necessario a tal fine.
6. Quando la parte importatrice ha concluso che i prodotti di una parte esportatrice sono conformi ai suoi requisiti sanitari e fitosanitari all'importazione, tale parte autorizza l'importazione di detti prodotti entro novanta giorni lavorativi12 a decorrere dalla data in cui questa conclusione è stata raggiunta.
7. I diritti d'ispezione possono coprire solo le spese sostenute dall'autorità competente per i controlli all'importazione. Tali diritti sono calcolati in modo equo, basandosi su quelli imposti per l'ispezione di prodotti interni simili.
8. La parte importatrice informa quanto prima una parte esportatrice di ogni modifica relativa ai diritti, indicando le ragioni di tale modifica.
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12 Ai fini del presente capo per "giorni lavorativi" si intendono giorni lavorativi nella parte cui si applica il termine.
Storico versioni
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