AccordoCapo 5

Art. 94

Misure connesse alla salute degli animali e delle piante

In vigore dal 11 ago 2015
Misure connesse alla salute degli animali e delle piante 1. Le parti riconoscono il concetto di zone indenni e di zone a limitata diffusione di un parassita o di una malattia, conformemente all'accordo SPS, nonché le norme, gli orientamenti o le raccomandazioni dell'Ufficio internazionale delle epizoozie (di seguito denominato "OIE") e della convenzione internazionale per la protezione delle piante (di seguito denominata "IPPC"). 2. Il sottocomitato SPS stabilisce, a norma del paragrafo 1, una procedura appropriata per il riconoscimento delle zone indenni e delle zone a limitata diffusione di un parassita o di una malattia, tenendo conto di qualsiasi norma, orientamento o raccomandazione internazionale pertinente. Tale procedura riguarda anche le situazioni connesse ai focolai e alle reinfestazioni. 3. Nel determinare le zone di cui ai paragrafi 1 e 2, le parti tengono conto di fattori quali la posizione geografica, gli ecosistemi, la sorveglianza epidemiologica e l'efficacia dei controlli sanitari o fitosanitari in tali zone. 4. Le parti cooperano strettamente nella determinazione delle zone indenni e delle zone a limitata diffusione di un parassita o di una malattia, al fine di instaurare rapporti di fiducia reciproca per quanto riguarda le procedure seguite da ciascuna delle parti nella definizione di tali zone. 5. Nel determinare le zone indenni e le zone a limitata diffusione di un parassita o di una malattia, per la prima volta o in seguito all'insorgenza di un focolaio di una malattia animale o alla reintroduzione di un parassita delle piante, la parte importatrice, in linea di massima, basa la propria determinazione dello status zoosanitario e fitosanitario del territorio della parte esportatrice o di parti di esso sulle informazioni fornite dalla parte esportatrice conformemente all'accordo SPS e alle norme dell'OIE e dell'IPPC e tiene conto della determinazione fatta dalla parte esportatrice. 6. Qualora una parte importatrice non riconosca le zone definite da una parte esportatrice come zone indenni o zone a limitata diffusione di un parassita o di una malattia, la parte importatrice, su richiesta della parte esportatrice, fornisce le informazioni in base alle quali è stata presa tale decisione e/o procede quanto prima a consultazioni intese a valutare una possibile soluzione alternativa concordata. 7. La parte esportatrice fornisce sufficienti elementi di prova per dimostrare obiettivamente alla parte importatrice che tali zone sono e probabilmente rimarranno, a seconda dei casi, zone indenni o zone a limitata diffusione di un parassita o di una malattia. A tal fine, alla parte importatrice che ne faccia richiesta, tale parte esportatrice concede un accesso ragionevole per ispezioni, prove e altre procedure pertinenti. 8. Le parti riconoscono il principio di compartimentalizzazione dell'OIE e il principio dei siti di produzione indenni da parassiti dell'IPPC. Il sottocomitato SPS valuterà ogni futura raccomandazione dell'OIE o dell'IPPC in materia e formulerà raccomandazioni di conseguenza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-94

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Misure connesse alla salute degli animali e delle piante (Art. 94 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Peru', dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo