Accordo›Capo 2
Art. 110
Definizioni
In vigore dal 11 ago 2015
Definizioni
Ai fini del presente capo si intende per:
- "succursale di una persona giuridica": una sede di attività priva di personalità giuridica che:
a) presenta un carattere di stabilità, quale la sede secondaria di una società madre;
b) dispone di una propria gestione; e
c) dispone delle strutture necessarie per negoziare con terzi; questi ultimi, pur sapendo che un eventuale rapporto giuridico si stabilirà con la società madre la cui sede principale è all'estero, non devono pertanto trattare direttamente con detta società madre ma possono concludere operazioni commerciali presso il centro di attività che ne costituisce la sede secondaria;
- "attività economica": attività diverse da quelle svolte nell'esercizio di poteri governativi, intendendosi con queste ultime quelle che non sono svolte su base commerciale nè in concorrenza con uno o più operatori economici;
- "stabilimento": qualsiasi tipo di stabilimento commerciale o professionale19 mediante:
a) la costituzione, l'acquisizione o il mantenimento di una persona giuridica20; o
b) la creazione o il mantenimento di una succursale o di un ufficio di rappresentanza; nel territorio di una parte allo scopo di esercitare un'attività economica;
- "investitore di una parte": qualsiasi persona fisica o giuridica di tale parte che, mediante azioni concrete, intenda esercitare, eserciti o abbia esercitato un'attività economica in un'altra parte per mezzo di uno stabilimento;
- "misure di una parte aventi incidenza sullo stabilimento": misure relative a tutte le attività che rientrano nella definizione di stabilimento;
- "controllata di una persona giuridica di una parte": una persona giuridica effettivamente controllata da un'altra persona giuridica di tale parte21.
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19 Il termine "stabilimento commerciale o professionale" comprende lo stabilimento nel quadro di qualsiasi attività economica di produzione, di tipo industriale o commerciale, connessa alla produzione di merci e alla prestazione di servizi.
20 I termini "costituzione" e "acquisizione" di una persona giuridica vanno intesi come comprendenti la partecipazione al capitale di una persona giuridica nella prospettiva di stabilire o mantenere legami economici durevoli.
21 Una persona giuridica è controllata da un'altra persona giuridica se quest'ultima ha il potere di nominare la maggioranza degli amministratori della prima o comunque di dirigere legalmente il suo operato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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