AccordoCapo 2

Art. 110

Definizioni

In vigore dal 11 ago 2015
Definizioni Ai fini del presente capo si intende per: - "succursale di una persona giuridica": una sede di attività priva di personalità giuridica che: a) presenta un carattere di stabilità, quale la sede secondaria di una società madre; b) dispone di una propria gestione; e c) dispone delle strutture necessarie per negoziare con terzi; questi ultimi, pur sapendo che un eventuale rapporto giuridico si stabilirà con la società madre la cui sede principale è all'estero, non devono pertanto trattare direttamente con detta società madre ma possono concludere operazioni commerciali presso il centro di attività che ne costituisce la sede secondaria; - "attività economica": attività diverse da quelle svolte nell'esercizio di poteri governativi, intendendosi con queste ultime quelle che non sono svolte su base commerciale nè in concorrenza con uno o più operatori economici; - "stabilimento": qualsiasi tipo di stabilimento commerciale o professionale19 mediante: a) la costituzione, l'acquisizione o il mantenimento di una persona giuridica20; o b) la creazione o il mantenimento di una succursale o di un ufficio di rappresentanza; nel territorio di una parte allo scopo di esercitare un'attività economica; - "investitore di una parte": qualsiasi persona fisica o giuridica di tale parte che, mediante azioni concrete, intenda esercitare, eserciti o abbia esercitato un'attività economica in un'altra parte per mezzo di uno stabilimento; - "misure di una parte aventi incidenza sullo stabilimento": misure relative a tutte le attività che rientrano nella definizione di stabilimento; - "controllata di una persona giuridica di una parte": una persona giuridica effettivamente controllata da un'altra persona giuridica di tale parte21. -------- 19 Il termine "stabilimento commerciale o professionale" comprende lo stabilimento nel quadro di qualsiasi attività economica di produzione, di tipo industriale o commerciale, connessa alla produzione di merci e alla prestazione di servizi. 20 I termini "costituzione" e "acquisizione" di una persona giuridica vanno intesi come comprendenti la partecipazione al capitale di una persona giuridica nella prospettiva di stabilire o mantenere legami economici durevoli. 21 Una persona giuridica è controllata da un'altra persona giuridica se quest'ultima ha il potere di nominare la maggioranza degli amministratori della prima o comunque di dirigere legalmente il suo operato.
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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-110

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Definizioni (Art. 110 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Peru', dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo