Accordo›Capo 2
Art. 111
Ambito di applicazione
In vigore dal 11 ago 2015
Ambito di applicazione
Il presente capo si applica alle misure adottate o mantenute in vigore dalle parti aventi incidenza sullo stabilimento22 in qualsiasi attività economica, tranne:
a) l'estrazione, la fabbricazione e la trasformazione di materiali nucleari;
b) la produzione o il commercio di armi, munizioni e materiale bellico;
c) i servizi audiovisivi;
d) il cabotaggio marittimo nazionale23;
e) il trattamento, lo smaltimento e l'eliminazione dei rifiuti tossici; e
f) i servizi di trasporto aereo nazionale e internazionale, con voli di linea o non di linea, e i servizi direttamente connessi all'esercizio dei diritti di traffico, esclusi:
i) i servizi di riparazione e manutenzione durante i quali gli aeromobili vengono ritirati dal servizio;
ii) la vendita e la commercializzazione di servizi di trasporto aereo;
iii) i sistemi telematici di prenotazione (CRS); e
iv) i servizi di assistenza a terra e i servizi di gestione degli aeroporti.
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22 Per maggiore chiarezza e fatti salvi gli obblighi ivi stabiliti, il presente capo non riguarda le disposizioni di protezione degli investimenti, come le disposizioni relative in modo specifico all'espropriazione e al trattamento giusto ed equo, nè le procedure di risoluzione delle controversie investitore-Stato.
23 Fatto salvo l'ambito delle attività che possono entrare nella definizione di "cabotaggio" a norma della legislazione interna pertinente, il cabotaggio nazionale a norma del presente capo comprende il trasporto di passeggeri o di merci tra un porto o un luogo situato in un paese andino firmatario o in uno Stato membro dell'Unione europea e un altro porto o un altro luogo situato nello stesso paese andino firmatario o nello stesso Stato membro dell'Unione europea, anche nella sua piattaforma continentale, nonché il traffico proveniente da un porto o da un luogo situato in un paese andino firmatario o in uno Stato membro dell'Unione europea e destinato allo stesso porto o luogo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-111