AccordoCapo 2

Art. 112

Accesso al mercato

In vigore dal 11 ago 2015
Accesso al mercato 1. Per quanto riguarda l'accesso al mercato mediante lo stabilimento, ciascuna delle parti accorda agli stabilimenti e agli investitori di un'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello previsto negli impegni specifici di cui all'allegato VII (Elenco degli impegni relativi allo stabilimento). 2. Nei settori oggetto di impegni relativi all'accesso al mercato, le parti si astengono dal mantenere in vigore o dall'adottare - a livello regionale o per l'intero territorio - le seguenti misure, salvo quanto diversamente precisato nell'allegato VII (Elenco degli impegni relativi allo stabilimento): a) limitazioni del numero di stabilimenti, sotto forma di contingenti numerici, monopoli, concessioni di diritti di esclusiva, o altri requisiti per lo stabilimento, come l'imposizione di una verifica della necessità economica; b) limitazioni del valore complessivo delle transazioni o delle attività patrimoniali sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica; c) limitazioni del numero complessivo di operazioni o della produzione totale espresse in termini di unità numeriche definite, sotto forma di contingenti o di imposizione di una verifica della necessità economica24; d) limitazioni del numero totale di persone fisiche che possono essere impiegate in una particolare attività economica o che uno stabilimento può impiegare, e che sono necessarie per l'esercizio di un'attività economica e direttamente collegate ad essa, sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica; e) limitazioni alla partecipazione di capitale estero in termini di limite percentuale massimo alle partecipazioni straniere o di valore totale degli investimenti stranieri, singoli o complessivi; e f) misure che limitano o impongono forme specifiche di stabilimento (controllata, succursale, ufficio di rappresentanza) o la costituzione di joint venture per l'esercizio di un'attività economica da parte di un investitore di un'altra parte25. -------- 24 Il paragrafo 2, lettere a), b) e c), non riguarda le misure adottate per limitare la produzione di un prodotto agricolo. 25 Ciascuna delle parti può imporre agli investitori l'assunzione di una specifica forma giuridica all'atto della costituzione di una persona giuridica in base al proprio ordinamento. Nella misura in cui tale obbligo viene applicato in modo non discriminatorio, non è necessario che venga precisato nell'allegato VII (Elenco degli impegni relativi allo stabilimento) affinché sia mantenuto in vigore o adottato dalle parti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-112

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Accesso al mercato (Art. 112 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Peru', dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo