AccordoTitolo IVCapo 1

Art. 109

Gruppi di lavoro

In vigore dal 11 ago 2015
Gruppi di lavoro Nella misura in cui ciò sia necessario e giustificato, il comitato per il commercio può istituire un gruppo di lavoro incaricato di svolgere, tra l'altro, i seguenti compiti: a) discutere questioni inerenti alla regolamentazione in materia di stabilimento, scambi di servizi e commercio elettronico; b) proporre orientamenti e strategie che consentano ai paesi andini firmatari di diventare zone sicure per la protezione dei dati personali. A tal fine il gruppo di lavoro adotta un'agenda di cooperazione che definisce gli aspetti prioritari per la realizzazione di quest'obiettivo, in particolare per quanto riguarda i rispettivi processi di omologazione dei sistemi di protezione dei dati; c) cercare i meccanismi necessari per trattare gli aspetti di cui all'; d) raccomandare meccanismi per aiutare le microimprese e le PMI a superare gli ostacoli da esse incontrati nell'uso del commercio elettronico; e) migliorare, fra l'altro, la sicurezza delle transazioni elettroniche e del governo elettronico; f) incoraggiare la partecipazione del settore privato alla formazione e all'adozione di codici di condotta, modelli di contratto, orientamenti e meccanismi di conformità per il commercio elettronico, insieme alla partecipazione attiva ai forum organizzati fra le parti; g) stabilire meccanismi di cooperazione in materia di accreditamento e certificazione digitale per le transazioni elettroniche e di riconoscimento reciproco dei certificati digitali; e h) partecipare attivamente ai forum regionali e multilaterali allo scopo di promuovere lo sviluppo del commercio elettronico.
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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-109

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Gruppi di lavoro (Art. 109 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Peru', dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo