Accordo›Titolo IV›Capo 1
Art. 109
Gruppi di lavoro
In vigore dal 11 ago 2015
Gruppi di lavoro
Nella misura in cui ciò sia necessario e giustificato, il comitato per il commercio può istituire un gruppo di lavoro incaricato di svolgere, tra l'altro, i seguenti compiti:
a) discutere questioni inerenti alla regolamentazione in materia di stabilimento, scambi di servizi e commercio elettronico;
b) proporre orientamenti e strategie che consentano ai paesi andini firmatari di diventare zone sicure per la protezione dei dati personali. A tal fine il gruppo di lavoro adotta un'agenda di cooperazione che definisce gli aspetti prioritari per la realizzazione di quest'obiettivo, in particolare per quanto riguarda i rispettivi processi di omologazione dei sistemi di protezione dei dati;
c) cercare i meccanismi necessari per trattare gli aspetti di cui all';
d) raccomandare meccanismi per aiutare le microimprese e le PMI a superare gli ostacoli da esse incontrati nell'uso del commercio elettronico;
e) migliorare, fra l'altro, la sicurezza delle transazioni elettroniche e del governo elettronico;
f) incoraggiare la partecipazione del settore privato alla formazione e all'adozione di codici di condotta, modelli di contratto, orientamenti e meccanismi di conformità per il commercio elettronico, insieme alla partecipazione attiva ai forum organizzati fra le parti;
g) stabilire meccanismi di cooperazione in materia di accreditamento e certificazione digitale per le transazioni elettroniche e di riconoscimento reciproco dei certificati digitali; e
h) partecipare attivamente ai forum regionali e multilaterali allo scopo di promuovere lo sviluppo del commercio elettronico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-109