Accordo›Capo 2
Art. 9
Ambito geografico d'applicazione
In vigore dal 11 ago 2015
Ambito geografico d'applicazione
1. Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori nei quali si applicano il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea alle condizioni stabilite in tali trattati, e, dall'altro, ai territori, rispettivamente, della Colombia e del Perù3.
2. In deroga a quanto disposto dal paragrafo 1, nella misura in cui il territorio doganale dell'Unione europea (in prosieguo: "territorio doganale dell'UE") comprende zone che non rientrano nella definizione di territorio di cui sopra, il presente accordo si applica anche al territorio doganale dell'UE.
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3 Per maggiore chiarezza, le parti dichiarano che i riferimenti al territorio contenuti nel presente accordo si intendono fatti esclusivamente a fini di riferimento all'ambito geografico di applicazione dello stesso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-9