AccordoTitolo II

Art. 13

Funzioni del comitato per il commercio

In vigore dal 11 ago 2015
Funzioni del comitato per il commercio 1. Il comitato per il commercio: a) sovrintende a e facilita il funzionamento del presente accordo nonché la corretta applicazione delle sue disposizioni ed esamina altri modi per conseguire i suoi obiettivi generali; b) valuta i risultati ottenuti dall'applicazione del presente accordo, in particolare l'andamento delle relazioni economiche e commerciali fra le parti; c) sovrintende ai lavori di tutti gli organismi specializzati istituiti a norma del presente accordo e raccomanda le eventuali azioni necessarie; d) valuta e adotta decisioni, secondo quanto previsto nel presente accordo, in merito a tutte le questioni che gli vengono sottoposte dagli organismi specializzati istituiti a norma del presente accordo; e) sovrintende all'applicazione dell'; f) sovrintende agli ulteriori sviluppi del presente accordo; g) fatti salvi i diritti conferiti nel titolo XII (Risoluzione delle controversie) e le altre disposizioni del presente accordo, esamina le modalità più appropriate per prevenire o risolvere le difficoltà che possono emergere in relazione alle questioni oggetto del presente accordo; h) adotta, nel corso della sua prima riunione, il regolamento di procedura e il codice di condotta per gli arbitri di cui all'; i) stabilisce il compenso e il rimborso spese da versare agli arbitri; j) adotta il proprio regolamento interno, come pure il calendario delle riunioni e il loro ordine del giorno; k) esamina ogni altra questione d'interesse relativa a un settore disciplinato dal presente accordo. 2. Il comitato per il commercio può: a) istituire organismi specializzati e delegare ad essi responsabilità; b) ricevere o richiedere informazioni da qualsiasi persona interessata; c) dare il proprio assenso all'apertura di negoziati, allo scopo di approfondire la liberalizzazione già conseguita in settori oggetto del presente accordo; d) esaminare ogni possibile emendamento o modifica delle disposizioni del presente accordo, che saranno sottoposti al completamento delle procedure giuridiche interne di ciascuna delle parti; e) adottare interpretazioni delle disposizioni del presente accordo4. Tali interpretazioni sono prese in considerazione dai collegi arbitrali istituiti a norma del titolo XII (Risoluzione delle controversie); f) prendere, nell'esercizio delle sue funzioni, ogni altro provvedimento che le parti possano convenire; g) progredire nella realizzazione degli obiettivi del presente accordo grazie alle modifiche ivi previste: i) dell'allegato I (Tabelle di soppressione dei dazi), allo scopo di aggiungere una o più merci escluse dalla tabella di soppressione dei dazi di una parte; ii) dei calendari fissati nell'allegato I (Tabelle di soppressione dei dazi), allo scopo di accelerare la riduzione dei dazi; iii) delle regole di origine specifiche stabilite nell'allegato II (concernente la definizione della nozione di "prodotti originari" e i metodi di cooperazione amministrativa); iv) dei soggetti appaltanti elencati nell'appendice 1 dell'allegato XII (Appalti pubblici); v) degli elenchi di impegni di cui all'allegato VII (Elenco degli impegni relativi allo stabilimento) e all'allegato VIII (Elenco degli impegni relativi alla prestazione transfrontaliera di servizi) e delle riserve di cui all'allegato IX (Riserve relative alla presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali); e vi) di altre disposizioni soggette a modifiche da parte del comitato per il commercio a norma di una disposizione esplicita del presente accordo. Ciascuna delle parti attua, conformemente alle procedure di legge da essa applicabili, ogni modifica di cui alla presente lettera. 3. Il comitato per il commercio può esaminare l'impatto del presente accordo sulle micro, piccole e medie imprese (di seguito denominate "microimprese e PMI") delle parti, compresi i vantaggi che ne possono derivare. 4. Le parti, per quanto possibile, si scambiano informazioni nell'ambito del comitato per il commercio in merito ad accordi che istituiscono o modificano unioni doganali o zone di libero scambio e, se del caso, in merito ad altre importanti questioni relative alla politica commerciale di ciascuna delle parti nei riguardi dei paesi terzi. 5. Nell'esercizio delle funzioni stabilite nel presente articolo, il comitato per il commercio può adottare qualsiasi decisione secondo quanto previsto nel presente accordo. -------- 4 Le interpretazioni adottate dal comitato per il commercio non costituiscono un emendamento o una modifica delle disposizioni del presente accordo.
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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-13

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Funzioni del comitato per il commercio (Art. 13 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Peru', dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo