Accordo›Sez. 3
Art. 24
Diritti e oneri
In vigore dal 11 ago 2015
Diritti e oneri
1. Ciascuna delle parti garantisce, conformemente all'articolo VIII del GATT 1994 e alle sue note interpretative, che tutti i diritti e gli oneri di qualsiasi tipo (diversi dai dazi doganali, dagli oneri equivalenti a un'imposizione interna o da altri oneri interni applicati in conformità dell'articolo III del GATT 1994, come pure dai dazi antidumping e compensativi), imposti all'importazione o all'esportazione, o in relazione ad esse, siano limitati al costo approssimativo dei servizi prestati e non rappresentino una protezione indiretta delle merci di produzione interna nè una tassazione a fini fiscali delle importazioni o delle esportazioni.
2. Nessuna delle parti impone formalità consolari7, compresi i diritti e gli oneri connessi, in relazione all'importazione di merci di un'altra parte.
3. Ciascuna delle parti mette a disposizione e mantiene, di preferenza via Internet, informazioni aggiornate su tutti i diritti e gli oneri imposti in relazione all'importazione o all'esportazione.
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7 Ai fini del presente paragrafo per "formalità consolari" si intende il requisito che le merci di una parte destinate all'esportazione nel territorio di un'altra parte siano dapprima sottoposte al controllo del console della parte importatrice nel territorio della parte esportatrice allo scopo di ottenere fatture consolari o visti consolari per fatture commerciali, certificati di origine, manifesti di carico, dichiarazioni di esportazione degli spedizionieri o qualsiasi altra documentazione doganale necessaria all'importazione o in relazione ad essa.
Storico versioni
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