Accordo›Sez. 3
Art. 25
Dazi e tasse all'esportazione
In vigore dal 11 ago 2015
Dazi e tasse all'esportazione
Salvo altrimenti disposto nel presente accordo, nessuna parte istituisce o mantiene dazi o tasse, diversi dagli oneri interni applicati conformemente all', sulle esportazioni di merci verso il territorio di un'altra parte o in relazione ad esse.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-25