AccordoSez. 3

Art. 26

Procedure in materia di licenze di importazione e di esportazione

In vigore dal 11 ago 2015
Procedure in materia di licenze di importazione e di esportazione 1. Nessuna parte adotta o mantiene misure incompatibili con l'accordo OMC relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione (di seguito denominato "accordo sulle licenze d'importazione"), che è incorporato nel presente accordo e ne fa parte integrante, mutatis mutandis. 2. Ciascuna delle parti applica le disposizioni contenute nell'accordo sulle licenze d'importazione, mutatis mutandis, per tutte le procedure in materia di licenze d'esportazione verso un'altra parte. La notifica prevista all' dell'accordo sulle licenze d'importazione viene effettuata tra le parti per le procedure in materia di licenze d'esportazione. 3. Per "licenze d'importazione" si intendono le procedure amministrative usate per la messa in atto di regimi di licenze di importazione che richiedono, come condizione preliminare all'importazione verso la parte importatrice, la presentazione di una domanda o di altri documenti (diversi dai documenti necessari ai fini doganali) all'organo amministrativo competente.
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Procedure in materia di licenze di importazione e di esportazione (Art. 26 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Peru', dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo