AccordoSez. 3

Art. 23

Restrizioni all'importazione e all'esportazione

In vigore dal 11 ago 2015
Restrizioni all'importazione e all'esportazione Nessuna delle parti istituisce o mantiene in vigore divieti o restrizioni sull'importazione di merci di un'altra parte o sull'esportazione o sulla vendita per l'esportazione di merci destinate al territorio di un'altra parte, salvo altrimenti disposto nel presente accordo o in conformità dell'articolo XI del GATT 1994 e delle relative note interpretative. A questo scopo, l'articolo XI del GATT 1994 e le sue note interpretative sono incorporati nel presente accordo e ne fanno parte integrante, mutatis mutandis.
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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-23

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Restrizioni all'importazione e all'esportazione (Art. 23 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Peru', dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo