Accordo›Titolo III›Capo 1›Sez. 1
Art. 21
Trattamento nazionale
In vigore dal 11 ago 2015
Trattamento nazionale
1. Ciascuna delle parti riserva alle merci di un'altra parte il trattamento nazionale in conformità dell'articolo III del GATT 1994 e delle relative note interpretative. A questo scopo, l'articolo III del GATT 1994 e le sue note interpretative sono incorporati nel presente accordo e ne fanno parte integrante, mutatis mutandis.
2. Ai fini di una maggiore chiarezza, le parti confermano che per trattamento nazionale si intende, in relazione alle amministrazioni o alle autorità di qualsiasi livello, un trattamento non meno favorevole di quello concesso dall'amministrazione o dall'autorità del livello interessato a merci interne simili, direttamente concorrenti o sostituibili, comprese quelle originarie del territorio su cui tale amministrazione o autorità esercita la propria giurisdizione6.
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6 La Colombia e la parte UE convengono che tale disposizione non osta al mantenimento e all'esercizio dei monopoli delle bevande alcoliche stabiliti in Colombia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-21