AccordoTitolo IIICapo 1Sez. 1

Art. 21

Trattamento nazionale

In vigore dal 11 ago 2015
Trattamento nazionale 1. Ciascuna delle parti riserva alle merci di un'altra parte il trattamento nazionale in conformità dell'articolo III del GATT 1994 e delle relative note interpretative. A questo scopo, l'articolo III del GATT 1994 e le sue note interpretative sono incorporati nel presente accordo e ne fanno parte integrante, mutatis mutandis. 2. Ai fini di una maggiore chiarezza, le parti confermano che per trattamento nazionale si intende, in relazione alle amministrazioni o alle autorità di qualsiasi livello, un trattamento non meno favorevole di quello concesso dall'amministrazione o dall'autorità del livello interessato a merci interne simili, direttamente concorrenti o sostituibili, comprese quelle originarie del territorio su cui tale amministrazione o autorità esercita la propria giurisdizione6. -------- 6 La Colombia e la parte UE convengono che tale disposizione non osta al mantenimento e all'esercizio dei monopoli delle bevande alcoliche stabiliti in Colombia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-21

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Trattamento nazionale (Art. 21 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Peru', dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo