Art. 21 · Trattamento nazionale
AccordoTitolo IIICapo 1Sez. 1

Art. 21

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Trattamento nazionale

In vigore dal 11 ago 2015
Trattamento nazionale 1. Ciascuna delle parti riserva alle merci di un'altra parte il trattamento nazionale in conformità dell'articolo III del GATT 1994 e delle relative note interpretative. A questo scopo, l'articolo III del GATT 1994 e le sue note interpretative sono incorporati nel presente accordo e ne fanno parte integrante, mutatis mutandis. 2. Ai fini di una maggiore chiarezza, le parti confermano che per trattamento nazionale si intende, in relazione alle amministrazioni o alle autorità di qualsiasi livello, un trattamento non meno favorevole di quello concesso dall'amministrazione o dall'autorità del livello interessato a merci interne simili, direttamente concorrenti o sostituibili, comprese quelle originarie del territorio su cui tale amministrazione o autorità esercita la propria giurisdizione6. -------- 6 La Colombia e la parte UE convengono che tale disposizione non osta al mantenimento e all'esercizio dei monopoli delle bevande alcoliche stabiliti in Colombia.
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