Art. 17 · Obiettivo
AccordoTitolo IIICapo 1Sez. 1

Art. 17

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Obiettivo

In vigore dal 11 ago 2015
Obiettivo Le parti liberalizzano progressivamente gli scambi di merci nel corso di un periodo transitorio che ha inizio con l'entrata in vigore del presente accordo, in conformità delle disposizioni del presente accordo e dell'articolo XXIV del GATT 1994.
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