Accordo›Capo 2
Art. 3
Istituzione di una zona di libero scambio
In vigore dal 11 ago 2015
Istituzione di una zona di libero scambio
Le parti istituiscono una zona di libero scambio conformemente all'articolo XXIV dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (di seguito denominato "GATT 1994") e all'articolo V dell'accordo generale sugli scambi di servizi (di seguito denominato "GATS").
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Prourn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-3