AccordoCapo 2

Art. 3

Istituzione di una zona di libero scambio

In vigore dal 11 ago 2015
Istituzione di una zona di libero scambio Le parti istituiscono una zona di libero scambio conformemente all'articolo XXIV dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (di seguito denominato "GATT 1994") e all'articolo V dell'accordo generale sugli scambi di servizi (di seguito denominato "GATS").
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo