Accordo›Sez. 2
Art. 210
Ambito di protezione delle indicazioni geografiche
In vigore dal 11 ago 2015
Ambito di protezione delle indicazioni geografiche
1. Le indicazioni geografiche di una parte elencate nell'appendice 1 dell'allegato XIII (Elenchi delle indicazioni geografiche), come pure le indicazioni geografiche aggiunte a norma dell', sono protette da un'altra parte perlomeno contro:
a) qualsiasi uso commerciale di tali indicazioni geografiche protette:
i) per prodotti identici o simili non conformi al disciplinare dell'indicazione geografica; o
ii) nella misura in cui tale uso sfrutti la notorietà di un'indicazione geografica;
b) qualsiasi altro uso non autorizzato67 di indicazioni geografiche diverse da quelle che identificano vini, vini aromatizzati o bevande spiritose tale da creare confusione, compresi i casi in cui la denominazione sia accompagnata da indicazioni quali "genere", "tipo", "imitazione" o simili in grado di creare confusione per il consumatore; fatto salvo quanto disposto nella presente lettera, se una parte modifica la propria legislazione per proteggere le indicazioni geografiche diverse da quelle che identificano vini, vini aromatizzati o bevande spiritose accordando un livello di protezione più elevato di quello stabilito nel presente accordo, tale parte estende questa protezione alle indicazioni geografiche elencate nell'appendice 1 dell'allegato XIII (Elenchi delle indicazioni geografiche);
c) relativamente alle indicazioni geografiche che identificano vini, vini aromatizzati o bevande spiritose, qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, almeno, per prodotti di questo tipo, anche se la vera origine del prodotto è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione o è accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "metodo", "alla maniera", "imitazione", "gusto", "come" o simili;
d) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole, relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali dei prodotti ed usata sulla confezione o sull'imballaggio o nella pubblicità relativa al prodotto considerato, che possa indurre in errore sull'origine; e
e) qualsiasi altra prassi che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto.
2. Qualora, nel contesto di negoziati con un paese terzo, una parte proponga di proteggere un'indicazione geografica di detto paese terzo e tale denominazione sia omonima di un'indicazione geografica di un'altra parte, quest'ultima viene informata ed ha la possibilità di presentare osservazioni prima che la denominazione diventi protetta.
3. Se un'indicazione geografica cessa di essere protetta nel paese di origine, le parti se ne danno reciproca comunicazione.
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67 Nell'espressione "uso non autorizzato" può rientrare qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione.
Storico versioni
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