Accordo›Sez. 2
Art. 213
Cooperazione e trasparenza
In vigore dal 11 ago 2015
Cooperazione e trasparenza
1. Una parte può chiedere a un'altra parte, nel quadro del sottocomitato per la proprietà intellettuale, informazioni circa la conformità dei prodotti identificati dalle indicazioni geografiche protette a norma della presente sezione ai rispettivi disciplinari dei prodotti e alle relative modifiche, nonché circa i punti di contatto per facilitare i controlli, se del caso.
2. Per quanto riguarda le indicazioni geografiche di un'altra parte protette a norma della presente sezione, ciascuna delle parti può rendere pubblici i rispettivi disciplinari dei prodotti, o una sintesi dei medesimi, come pure i punti di contatto per facilitare i controlli.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-213