Accordo›Sez. 3
Art. 218
Durata dei diritti d'autore
In vigore dal 11 ago 2015
Durata dei diritti d'autore
1. I diritti d'autore di opere letterarie ed artistiche ai sensi dell' della convenzione di Berna durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno dopo la sua morte.
2. Se il diritto d'autore appartiene congiuntamente ai coautori di un'opera la durata della protezione di cui al paragrafo 1 decorre dalla morte del coautore che muore per ultimo.
3. Per le opere anonime o pseudonime la durata della protezione concessa dal presente accordo termina settanta anni dopo che l'opera è stata resa lecitamente accessibile al pubblico. Quando lo pseudonimo assunto dall'autore non lascia tuttavia alcun dubbio circa la sua identità, la durata della protezione applicabile è quella prevista nel paragrafo 1. Se l'autore di un'opera anonima o pseudonima rivela la propria identità durante il periodo sopraindicato, la durata della protezione applicabile è quella prevista nel paragrafo 1. Nessuna delle parti è tenuta a proteggere opere anonime o pseudonime per le quali sia ragionevole supporre che l'autore sia deceduto da settanta anni.
4. Ogniqualvolta la durata della protezione di un'opera, eccettuate le opere fotografiche o le opere delle arti applicate, sia calcolata su una base diversa dalla vita di una persona fisica, tale durata non può essere inferiore a settanta anni dalla fine dell'anno civile di pubblicazione autorizzata dell'opera oppure, qualora tale pubblicazione non intervenga almeno nei cinquanta anni successivi alla realizzazione dell'opera, a settanta anni dalla fine dell'anno civile di realizzazione.
5. La durata della protezione di un'opera cinematografica o audiovisiva non può essere inferiore a settanta anni dal momento in cui l'opera è stata divulgata al pubblico con il consenso dell'autore, oppure, qualora questo non intervenga almeno nei cinquanta anni successivi alla realizzazione dell'opera, a settanta anni dalla sua realizzazione. In alternativa, una parte può stabilire che la durata della protezione di un'opera cinematografica o audiovisiva termini settanta anni dopo la morte dell'ultima persona designata come autore conformemente alla legislazione interna.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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