AccordoSez. 3

Art. 217

Società di gestione collettiva

In vigore dal 11 ago 2015
Società di gestione collettiva Le parti riconoscono l'importanza delle società di gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi al fine di garantire una gestione efficace dei diritti ad esse affidati nonché un'equa distribuzione dei compensi percepiti, che sono proporzionali all'utilizzo delle opere, delle esecuzioni o dei fonogrammi, in un quadro di trasparenza e buone pratiche di gestione, conformemente alla legislazione interna di ciascuna delle parti.
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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-217

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Società di gestione collettiva (Art. 217 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Peru', dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo