Accordo›Sez. 3
Art. 219
Durata dei diritti connessi
In vigore dal 11 ago 2015
Durata dei diritti connessi
1. La durata della protezione concessa agli artisti interpreti o esecutori a norma del presente accordo si estende per almeno cinquanta anni dalla fine dell'anno in cui l'esecuzione è stata fissata.
2. La durata della protezione concessa ai produttori di fonogrammi a norma del presente accordo si estende per almeno cinquanta anni dalla fine dell'anno in cui il fonogramma è stato pubblicato, oppure, qualora tale pubblicazione non intervenga nei cinquanta anni successivi alla fissazione del fonogramma, per almeno cinquanta anni dalla fine dell'anno in cui il fonogramma è stato fissato.
3. La durata della protezione concessa agli organismi di radiodiffusione si estende per almeno cinquanta anni dalla fine dell'anno civile in cui l'emissione ha avuto luogo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-219