Accordo›Sez. 3
Art. 216
Diritti morali
In vigore dal 11 ago 2015
Diritti morali
1. Indipendentemente dai suoi diritti patrimoniali e anche dopo la cessione di detti diritti, l'autore conserva il diritto di rivendicare quantomeno la paternità dell'opera e di opporsi a ogni sua deformazione, mutilazione o altra modifica, come pure ad ogni altro atto a danno dell'opera stessa, che possa recare pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.
2. I diritti riconosciuti all'autore in forza del paragrafo 1 sono, dopo la sua morte, mantenuti almeno fino all'estinzione dei diritti patrimoniali e sono esercitati dalle persone o istituzioni a tal fine legittimate dalla legislazione del paese in cui la protezione è richiesta.
3. Indipendentemente dai suoi diritti patrimoniali e anche dopo la cessione di detti diritti, l'artista interprete o esecutore conserva, per quanto riguarda le esecuzioni dal vivo o le esecuzioni fissate in fonogrammi, il diritto di rivendicare la paternità della sua esecuzione, salvo che l'omissione sia dettata dal modo d'uso dell'esecuzione stessa, e il diritto di opporsi a ogni deformazione, mutilazione o altra modifica che rechi pregiudizio alla sua reputazione. L'applicazione del presente paragrafo fa salvi gli altri diritti morali riconosciuti dalla legislazione interna.
4. I mezzi di ricorso per la tutela dei diritti di cui al presente articolo sono disciplinati dalla legislazione della parte in cui la protezione è richiesta.
5. Ciascuna delle parti può stabilire un livello di protezione dei diritti morali più elevato di quello stabilito a norma del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-216