AccordoSez. 2

Art. 211

Relazione con i marchi

In vigore dal 11 ago 2015
Relazione con i marchi 1. Le parti rifiutano o annullano la registrazione di un marchio corrispondente a una delle situazioni di cui all', paragrafo 1, relativamente a un'indicazione geografica protetta riguardante prodotti identici o simili, purchè la domanda di registrazione del marchio sia presentata posteriormente alla data di presentazione della domanda di protezione dell'indicazione geografica nel loro territorio. 2. Fatti salvi i motivi per negare la protezione delle indicazioni geografiche previsti nella sua legislazione interna, nessuna delle parti è tenuta a proteggere un'indicazione geografica se, tenuto conto della reputazione o della notorietà di un marchio, la protezione potrebbe indurre in errore i consumatori quanto alla reale identità del prodotto.
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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-211

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Relazione con i marchi (Art. 211 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Peru', dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo