Accordo›Sez. 2
Art. 211
Relazione con i marchi
In vigore dal 11 ago 2015
Relazione con i marchi
1. Le parti rifiutano o annullano la registrazione di un marchio corrispondente a una delle situazioni di cui all', paragrafo 1, relativamente a un'indicazione geografica protetta riguardante prodotti identici o simili, purchè la domanda di registrazione del marchio sia presentata posteriormente alla data di presentazione della domanda di protezione dell'indicazione geografica nel loro territorio.
2. Fatti salvi i motivi per negare la protezione delle indicazioni geografiche previsti nella sua legislazione interna, nessuna delle parti è tenuta a proteggere un'indicazione geografica se, tenuto conto della reputazione o della notorietà di un marchio, la protezione potrebbe indurre in errore i consumatori quanto alla reale identità del prodotto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-211