Accordo›Sez. 3
Art. 215
Protezione concessa
In vigore dal 11 ago 2015
Protezione concessa
1. Le parti proteggono nel modo più efficace e uniforme possibile i diritti degli autori sulle loro opere letterarie e artistiche. Le parti proteggono inoltre i diritti degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione nei confronti, rispettivamente, delle loro esecuzioni, dei loro fonogrammi e delle loro emissioni.
2. Le parti rispettano i diritti e gli obblighi esistenti in virtù della convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche del 9 settembre 1886 (di seguito denominata "convenzione di Berna"), della convenzione internazionale sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, conclusa a Roma il 26 ottobre 1961 (di seguito denominata "convenzione di Roma"), del trattato dell'OMPI sul diritto d'autore (di seguito denominato "WCT") e del trattato dell'OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi (di seguito denominato "WPPT"), entrambi adottati il 20 dicembre 1996.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-215