AccordoSez. 3

Art. 220

Radiodiffusione e comunicazione al pubblico

In vigore dal 11 ago 2015
Radiodiffusione e comunicazione al pubblico 1. Ai fini del presente articolo: - per "radiodiffusione" si intende la trasmissione via etere di suoni o di immagini e suoni o di loro rappresentazioni, al fine della ricezione da parte del pubblico; per "radiodiffusione" si intende altresì la trasmissione via satellite; per "radiodiffusione" si intende anche la trasmissione di segnali in forma criptata qualora il decodificatore sia messo a disposizione del pubblico dall'organismo di radiodiffusione o con il suo consenso; e - per "comunicazione al pubblico" di un'esecuzione o di un fonogramma si intende la trasmissione al pubblico, mediante qualunque mezzo diverso dalla radiodiffusione, dei suoni di un'esecuzione o dei suoni o di una rappresentazione di suoni fissati in un fonogramma. Ai fini del paragrafo 3, per "comunicazione al pubblico" si intende anche l'atto di rendere udibili dal pubblico i suoni o la rappresentazione di suoni fissati in un fonogramma. 2. Gli artisti interpreti o esecutori hanno il diritto esclusivo di autorizzare, per quanto riguarda le loro esecuzioni: a) la radiodiffusione e la comunicazione al pubblico delle loro esecuzioni non fissate, salvo quando si tratti di un'esecuzione radiodiffusa; e b) la fissazione delle loro esecuzioni non fissate. 3. Quando un fonogramma pubblicato a fini commerciali è utilizzato direttamente o indirettamente per la radiodiffusione o per una qualunque comunicazione al pubblico, gli artisti interpreti o esecutori e i produttori di fonogrammi hanno diritto a una remunerazione equa e unica. Le parti stabiliscono con la propria legislazione interna se il diritto a una remunerazione equa e unica dovuta dall'utilizzatore spetti agli artisti interpreti o esecutori oppure ai produttori di fonogrammi o a entrambi. Le parti possono emanare disposizioni legislative interne che stabiliscono, in assenza di un accordo tra gli artisti interpreti o esecutori e i produttori di fonogrammi, le condizioni di ripartizione della remunerazione equa e unica tra gli stessi. 4. Ciascuna delle parti conferisce agli artisti interpreti o esecutori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare, per quanto riguarda le loro esecuzioni fissate: a) la riproduzione diretta o indiretta; b) la distribuzione mediante vendita o altra cessione dei diritti di proprietà; c) il noleggio al pubblico dell'originale e di copie del medesimo; e d) la messa a disposizione del pubblico, su filo o via etere, in modo che ciascun individuo possa liberamente accedervi da un luogo o in un momento di sua scelta. 5. Qualora gli artisti interpreti o esecutori abbiano ceduto il diritto di messa a disposizione o di noleggio, una parte può stabilire che gli artisti interpreti o esecutori mantengano il diritto irrinunciabile ad un'equa remunerazione, che può essere percepita da una società di gestione collettiva debitamente autorizzata per legge, conformemente alla legislazione interna della parte. 6. Le parti possono riconoscere agli artisti interpreti o esecutori di opere audiovisive, per la radiodiffusione o per qualsiasi comunicazione al pubblico delle loro esecuzioni fissate, il diritto irrinunciabile ad un'equa remunerazione, che può essere percepita da una società di gestione collettiva, debitamente autorizzata per legge, conformemente alla legislazione interna. 7. Le parti possono prevedere nella loro legislazione interna limitazioni o eccezioni ai diritti degli artisti interpreti o esecutori di opere audiovisive in determinati casi speciali che non siano in contrasto con il normale sfruttamento delle esecuzioni e non arrechino ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi degli artisti interpreti o esecutori. 8. Ciascuna delle parti conferisce agli organismi di radiodiffusione il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la ritrasmissione delle loro emissioni quantomeno mediante qualsiasi mezzo via etere.
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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-220

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Radiodiffusione e comunicazione al pubblico (Art. 220 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Peru', dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo