AccordoCapo 6

Art. 256

In vigore dal 11 ago 2015
1. Le parti convengono di cooperare al fine di favorire l'adempimento degli impegni e degli obblighi di cui al presente titolo. 2. Fatte salve le disposizioni di cui al titolo XIII (Assistenza tecnica e sviluppo di capacità commerciali) i settori di cooperazione comprendono, ma non esclusivamente, le seguenti attività: a) scambio di informazioni sul quadro giuridico relativo ai diritti di proprietà intellettuale e sulle norme pertinenti di protezione e rispetto di tali diritti nonché scambio di esperienze fra la parte UE e ciascuno dei paesi andini firmatari sull'evoluzione legislativa; b) scambio di esperienze fra la parte UE e ciascuno dei paesi andini firmatari sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale; c) sviluppo di capacità e scambi e formazione di personale; d) promozione e diffusione di informazioni sui diritti di proprietà intellettuale, in particolare tra gli operatori economici e nella società civile nonché sensibilizzazione dei consumatori e dei titolari di diritti; e) rafforzamento della cooperazione istituzionale, ad esempio fra gli uffici per la proprietà intellettuale; e f) promozione attiva della sensibilizzazione e dell'educazione del grande pubblico riguardo alle politiche in materia di diritti di proprietà intellettuale.
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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-256

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Art. 256 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Peru', dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012. — Testo vigente | Portale Normativo