Accordo›Capo 6
Art. 256
In vigore dal 11 ago 2015
1. Le parti convengono di cooperare al fine di favorire l'adempimento degli impegni e degli obblighi di cui al presente titolo.
2. Fatte salve le disposizioni di cui al titolo XIII (Assistenza tecnica e sviluppo di capacità commerciali) i settori di cooperazione comprendono, ma non esclusivamente, le seguenti attività:
a) scambio di informazioni sul quadro giuridico relativo ai diritti di proprietà intellettuale e sulle norme pertinenti di protezione e rispetto di tali diritti nonché scambio di esperienze fra la parte UE e ciascuno dei paesi andini firmatari sull'evoluzione legislativa;
b) scambio di esperienze fra la parte UE e ciascuno dei paesi andini firmatari sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale;
c) sviluppo di capacità e scambi e formazione di personale;
d) promozione e diffusione di informazioni sui diritti di proprietà intellettuale, in particolare tra gli operatori economici e nella società civile nonché sensibilizzazione dei consumatori e dei titolari di diritti;
e) rafforzamento della cooperazione istituzionale, ad esempio fra gli uffici per la proprietà intellettuale; e
f) promozione attiva della sensibilizzazione e dell'educazione del grande pubblico riguardo alle politiche in materia di diritti di proprietà intellettuale.
Storico versioni
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