Accordo›Sez. 3
Art. 251
Responsabilità dei prestatori intermediari: semplice trasporto (mere conduit)
In vigore dal 11 ago 2015
Responsabilità dei prestatori intermediari: semplice trasporto ("mere conduit")
1. Ciascuna delle parti provvede affinché, nella prestazione di un servizio consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio o nel fornire un accesso alla rete di comunicazione, il prestatore di tale servizio non sia responsabile delle informazioni trasmesse, a condizione che questi:
a) non dia origine alla trasmissione;
b) non selezioni il destinatario della trasmissione; e
c) non selezioni nè modifichi le informazioni trasmesse.
2. Le attività di trasmissione e di fornitura di accesso di cui al paragrafo 1 includono la memorizzazione automatica, intermedia e transitoria delle informazioni trasmesse, a condizione che questa serva solo all'esecuzione della trasmissione sulla rete di comunicazione e che la sua durata non ecceda il tempo ragionevolmente necessario a tale scopo.
3. La presente sezione lascia impregiudicata la possibilità, secondo gli ordinamenti giuridici di ciascuna delle parti, che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa esiga che il prestatore impedisca o ponga fine ad una violazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-251