AccordoSez. 2

Art. 246

Pubblicazione delle decisioni giudiziarie

In vigore dal 11 ago 2015
Pubblicazione delle decisioni giudiziarie Ciascuna delle parti adotta le misure necessarie per garantire che, nell'ambito delle azioni giudiziarie proposte per violazione dei diritti di proprietà intellettuale, le autorità giudiziarie possano ordinare, su richiesta del ricorrente e a spese dell'autore della violazione, misure adeguate per la divulgazione delle informazioni concernenti la decisione, compresa la sua affissione e la sua pubblicazione integrale o per estratto. Le parti possono prevedere ulteriori misure di pubblicità, appropriate alle particolari circostanze, compresa la pubblicità a grande diffusione.
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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-246

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Pubblicazione delle decisioni giudiziarie (Art. 246 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Peru', dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo