Accordo›Sez. 2
Art. 244
Risarcimento dei danni
In vigore dal 11 ago 2015
Risarcimento dei danni
1. Ciascuna delle parti dispone che le sue autorità giudiziarie, nel fissare il risarcimento dei danni:
a) tengano conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno, subite dalla parte lesa, i benefici realizzati illegalmente dall'autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi dai fattori economici, come il pregiudizio morale causato al titolare del diritto dalla violazione; o
b) in alternativa alla lettera a), possano fissare, nei casi opportuni, una somma forfettaria in base ad elementi quali, almeno, l'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere corrisposti qualora l'autore della violazione avesse richiesto l'autorizzazione per l'uso del diritto di proprietà intellettuale in questione.
2. Nei casi in cui l'autore della violazione sia stato implicato in un'attività di violazione senza saperlo o senza avere motivi ragionevoli per saperlo, le parti possono prevedere la possibilità che le autorità giudiziarie dispongano il recupero degli utili o il pagamento di danni che possono essere predeterminati.
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