Accordo›Sez. 2
Art. 249
Misure alla frontiera
In vigore dal 11 ago 2015
Misure alla frontiera
1. Salvo diversa disposizione contenuta nel presente articolo, ciascuna delle parti adotta procedure74 intese a consentire al titolare dei diritti che abbia valide ragioni per sospettare che possano verificarsi l'importazione, l'esportazione o il transito di merci che violano un diritto d'autore o un diritto di marchio75 di presentare alle autorità competenti una richiesta scritta affinché le autorità doganali sospendano l'immissione in libera pratica o procedano al blocco delle merci in questione. Le parti valuteranno l'applicazione di queste misure alle merci che si sospetta violino una indicazione geografica.
2. Ciascuna delle parti adotta disposizioni affinché le autorità doganali, quando nel corso della loro attività abbiano sufficienti ragioni per sospettare che merci violino un diritto d'autore o un diritto di marchio, possano sospendere d'ufficio l'immissione in libera pratica di tali merci o bloccarle in modo da consentire al titolare del diritto di proporre un'azione giudiziaria o amministrativa ai sensi del paragrafo 1, conformemente alla legislazione interna di ciascuna parte.
3. I diritti o gli obblighi dell'importatore stabiliti nella parte III, sezione 4, dell'accordo TRIPS si applicano anche all'esportatore o al destinatario delle merci.
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74 Resta inteso dalle parti che non vi è alcun obbligo di applicare queste procedure alle importazioni di merci immesse sul mercato di un altro paese dal titolare dei diritti o con il suo consenso.
75 Ai fini della presente disposizione per "merci che violano un diritto d'autore o un diritto di marchio" si intendono:
a) "merci contraffatte", vale a dire:
i) le merci, compreso il loro imballaggio, su cui sia stato apposto senza autorizzazione un marchio che è identico al marchio validamente registrato per lo stesso tipo di merci o che non può essere distinto nei suoi aspetti essenziali e che pertanto viola i diritti del titolare del marchio in questione;
ii) qualsiasi segno distintivo (logo, etichetta, autoadesivo, opuscolo, manuale di istruzioni o documento di garanzia), anche presentato separatamente, ove sussistano le stesse condizioni descritte per le merci al punto i);
iii) gli imballaggi recanti marchi delle merci contraffatte presentati separatamente, ove sussistano le stesse condizioni descritte per le merci al punto i);
b) "merci usurpative", vale a dire le merci che costituiscono o che contengono riproduzioni realizzate senza il consenso del titolare del diritto d'autore o dei diritti connessi o dei diritti relativi al disegno o modello, registrato o meno a norma del diritto interno, o di una persona da questi regolarmente autorizzata nel paese di produzione.
Storico versioni
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