AccordoSez. 3

Art. 250

Ricorso ai servizi di intermediari

In vigore dal 11 ago 2015
Ricorso ai servizi di intermediari Le parti riconoscono che i servizi di intermediari possono essere utilizzati da terzi per attività che violano i diritti di proprietà intellettuale. Per garantire la libera circolazione dei servizi d'informazione e nel contempo il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e dei diritti connessi nell'ambiente digitale, ciascuna delle parti adotta le misure di cui alla presente sezione per i prestatori intermediari quando non sono in alcun modo implicati nell'informazione trasmessa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-250

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Ricorso ai servizi di intermediari (Art. 250 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Peru', dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo