Accordo›Sez. 3
Art. 250
Ricorso ai servizi di intermediari
In vigore dal 11 ago 2015
Ricorso ai servizi di intermediari
Le parti riconoscono che i servizi di intermediari possono essere utilizzati da terzi per attività che violano i diritti di proprietà intellettuale. Per garantire la libera circolazione dei servizi d'informazione e nel contempo il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e dei diritti connessi nell'ambiente digitale, ciascuna delle parti adotta le misure di cui alla presente sezione per i prestatori intermediari quando non sono in alcun modo implicati nell'informazione trasmessa.
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