Accordo›Sez. 2
Art. 240
Misure provvisorie e cautelari
In vigore dal 11 ago 2015
Misure provvisorie e cautelari
1. Ciascuna delle parti dispone, conformemente alla propria legislazione interna, che le sue autorità giudiziarie possano, su richiesta del ricorrente, adottare un provvedimento cautelare nei confronti di qualsiasi parte volto a prevenire qualsiasi violazione imminente di un diritto di proprietà intellettuale o a vietare, a titolo provvisorio e imponendo se del caso il pagamento di una pena pecuniaria suscettibile di essere reiterata ove ciò sia previsto dalla legislazione interna, il proseguimento delle presunte violazioni di tale diritto o a subordinare il proseguimento di tale condotta alla costituzione di garanzie finalizzate ad assicurare il risarcimento del titolare.
2. Un provvedimento cautelare può inoltre essere adottato per disporre il sequestro o il ritiro delle merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale in modo da impedirne l'ingresso o la circolazione nei circuiti commerciali.
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