AccordoSez. 2

Art. 239

Diritto d'informazione

In vigore dal 11 ago 2015
Diritto d'informazione 1. Ciascuna delle parti dispone che, nel contesto dei procedimenti riguardanti la violazione di un diritto di proprietà intellettuale e in risposta a una richiesta giustificata e proporzionata del ricorrente, le autorità giudiziarie competenti possano ordinare che le informazioni sull'origine e sulle reti di distribuzione delle merci o dei servizi che violano un diritto di proprietà intellettuale siano fornite dall'autore della violazione e/o da ogni altra persona che: a) sia stata trovata in possesso, su scala commerciale, di merci oggetto di violazione di un diritto; b) sia stata sorpresa a utilizzare, su scala commerciale, servizi oggetto di violazione di un diritto; c) sia stata sorpresa a fornire, su scala commerciale, servizi utilizzati in attività di violazione di un diritto; o d) sia stata indicata dai soggetti di cui alle lettere a), b) o c) come persona implicata nella produzione, fabbricazione o distribuzione di tali merci o nella fornitura di tali servizi. 2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono, ove opportuno, le seguenti informazioni: a) nome e indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori, dei fornitori e degli altri precedenti detentori delle merci o dei servizi, nonché dei grossisti e dei dettaglianti; b) informazioni sulle quantità prodotte, fabbricate, consegnate, ricevute od ordinate, nonché sul prezzo ottenuto per le merci o i servizi in questione. 3. I paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicate le altre disposizioni di legge che: a) accordano al titolare diritti d'informazione più ampi; b) disciplinano l'uso in sede civile o penale delle informazioni comunicate in forza del presente articolo; c) disciplinano la responsabilità per abuso del diritto d'informazione; d) accordano la possibilità di rifiutarsi di fornire informazioni che costringerebbero i soggetti di cui al paragrafo 1 ad ammettere la loro partecipazione personale o quella di parenti stretti a una violazione di un diritto di proprietà intellettuale; o e) disciplinano la tutela della riservatezza delle fonti informative o il trattamento dei dati personali.
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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-239

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Diritto d'informazione (Art. 239 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Peru', dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo