Accordo›Sez. 2
Art. 239
Diritto d'informazione
In vigore dal 11 ago 2015
Diritto d'informazione
1. Ciascuna delle parti dispone che, nel contesto dei procedimenti riguardanti la violazione di un diritto di proprietà intellettuale e in risposta a una richiesta giustificata e proporzionata del ricorrente, le autorità giudiziarie competenti possano ordinare che le informazioni sull'origine e sulle reti di distribuzione delle merci o dei servizi che violano un diritto di proprietà intellettuale siano fornite dall'autore della violazione e/o da ogni altra persona che:
a) sia stata trovata in possesso, su scala commerciale, di merci oggetto di violazione di un diritto;
b) sia stata sorpresa a utilizzare, su scala commerciale, servizi oggetto di violazione di un diritto;
c) sia stata sorpresa a fornire, su scala commerciale, servizi utilizzati in attività di violazione di un diritto; o
d) sia stata indicata dai soggetti di cui alle lettere a), b) o c) come persona implicata nella produzione, fabbricazione o distribuzione di tali merci o nella fornitura di tali servizi.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono, ove opportuno, le seguenti informazioni:
a) nome e indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori, dei fornitori e degli altri precedenti detentori delle merci o dei servizi, nonché dei grossisti e dei dettaglianti;
b) informazioni sulle quantità prodotte, fabbricate, consegnate, ricevute od ordinate, nonché sul prezzo ottenuto per le merci o i servizi in questione.
3. I paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicate le altre disposizioni di legge che:
a) accordano al titolare diritti d'informazione più ampi;
b) disciplinano l'uso in sede civile o penale delle informazioni comunicate in forza del presente articolo;
c) disciplinano la responsabilità per abuso del diritto d'informazione;
d) accordano la possibilità di rifiutarsi di fornire informazioni che costringerebbero i soggetti di cui al paragrafo 1 ad ammettere la loro partecipazione personale o quella di parenti stretti a una violazione di un diritto di proprietà intellettuale; o
e) disciplinano la tutela della riservatezza delle fonti informative o il trattamento dei dati personali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-239