Accordo›Capo 4›Sez. 1
Art. 234
In vigore dal 11 ago 2015
1. Fatti salvi i diritti e gli obblighi che discendono dall'accordo TRIPS, in particolare dalla sua parte III, ciascuna delle parti stabilisce le misure, le procedure e i rimedi, come previsto nel presente capo, necessari a garantire il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale quali definiti nell', paragrafo 5, lettere da a) a i).
2. Le disposizioni del presente capo comprendono misure, procedure e rimedi rapidi, efficaci e proporzionati, atti a dissuadere dal commettere ulteriori violazioni nonché applicati in modo da evitare la creazione di ostacoli al commercio legittimo e da prevedere salvaguardie contro gli abusi.
3. Le procedure relative al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale sono leali ed eque, non inutilmente complesse o costose e non comportano termini irragionevoli nè ritardi ingiustificati.
4. Il presente capo non crea alcun obbligo per le parti di predisporre un sistema giudiziario per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale distinto da quello per l'applicazione della legge in generale, nè un obbligo riguardo alla distribuzione delle risorse per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale e per l'applicazione della legge in generale.
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