Accordo›Sez. 8
Art. 233
In vigore dal 11 ago 2015
1. Ciascuna delle parti assicura una protezione effettiva contro la concorrenza sleale conformemente all'articolo 10 bis della convenzione di Parigi. A tal fine, ogni atto realizzato in materia di proprietà industriale nel corso di operazioni commerciali che sia contrario a leali pratiche commerciali è considerato sleale conformemente alla legislazione interna di ciascuna parte.
2. Conformemente alla legislazione interna di ciascuna parte il presente articolo può essere applicato fatta salva la protezione concessa in virtù del presente titolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-233