AccordoSez. 4

Art. 228

Eccezioni

In vigore dal 11 ago 2015
Eccezioni 1. Le parti possono prevedere limitate eccezioni alla protezione dei disegni e dei modelli, purchè tali eccezioni non siano in irragionevole contrasto con il normale sfruttamento dei disegni e dei modelli protetti e non pregiudichino in modo ingiustificato i legittimi interessi del titolare del disegno o modello protetto, tenuto conto dei legittimi interessi dei terzi. 2. La protezione riconosciuta ai disegni e ai modelli non copre i disegni o modelli dettati interamente da considerazioni di carattere tecnico o funzionale. 3. Il diritto su un disegno o modello non conferisce diritti sulle caratteristiche dell'aspetto di un prodotto che devono essere necessariamente riprodotte nelle loro esatte forme e dimensioni per consentire al prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o cui è applicato di essere connesso meccanicamente con un altro prodotto, o di essere collocato all'interno di un altro prodotto, intorno ad esso o in contatto con esso in modo che ciascun prodotto possa svolgere la sua funzione. 4. Un disegno o modello non conferisce diritti quando esso sia contrario all'ordine pubblico o alla moralità.
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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-228

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Eccezioni (Art. 228 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Peru', dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo