Accordo›Sez. 4
Art. 228
Eccezioni
In vigore dal 11 ago 2015
Eccezioni
1. Le parti possono prevedere limitate eccezioni alla protezione dei disegni e dei modelli, purchè tali eccezioni non siano in irragionevole contrasto con il normale sfruttamento dei disegni e dei modelli protetti e non pregiudichino in modo ingiustificato i legittimi interessi del titolare del disegno o modello protetto, tenuto conto dei legittimi interessi dei terzi.
2. La protezione riconosciuta ai disegni e ai modelli non copre i disegni o modelli dettati interamente da considerazioni di carattere tecnico o funzionale.
3. Il diritto su un disegno o modello non conferisce diritti sulle caratteristiche dell'aspetto di un prodotto che devono essere necessariamente riprodotte nelle loro esatte forme e dimensioni per consentire al prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o cui è applicato di essere connesso meccanicamente con un altro prodotto, o di essere collocato all'interno di un altro prodotto, intorno ad esso o in contatto con esso in modo che ciascun prodotto possa svolgere la sua funzione.
4. Un disegno o modello non conferisce diritti quando esso sia contrario all'ordine pubblico o alla moralità.
Storico versioni
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