AccordoSez. 4

Art. 227

Durata della protezione

In vigore dal 11 ago 2015
Durata della protezione Un disegno o modello industriale è protetto per un periodo di almeno dieci anni dalla data di presentazione della domanda di registrazione. Le parti possono applicare nella loro legislazione interna un periodo di protezione più lungo.
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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-227

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Durata della protezione (Art. 227 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Peru', dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo