AccordoSez. 4

Art. 226

Diritti conferiti dalla registrazione

In vigore dal 11 ago 2015
Diritti conferiti dalla registrazione 1. Il titolare di un disegno o modello registrato ha il diritto esclusivo di perlomeno vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di fabbricare, mettere in vendita, vendere, importare, esportare, detenere questo prodotto o di utilizzare articoli recanti o contenenti il disegno o modello protetto quando tali operazioni siano intraprese a fini commerciali. 2. Il titolare di un disegno o modello registrato ha inoltre il diritto di avviare azioni legali contro chiunque produca o commercializzi un prodotto il cui disegno o modello presenti solo differenze minime rispetto al disegno o modello protetto o il cui aspetto sia uguale a quello di quest'ultimo.
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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-226

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Diritti conferiti dalla registrazione (Art. 226 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Peru', dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo