AccordoSez. 2

Art. 236

Soggetti dotati di legittimazione attiva

In vigore dal 11 ago 2015
Soggetti dotati di legittimazione attiva Ciascuna delle parti riconosce la legittimazione a chiedere l'applicazione delle misure, avviare le procedure e richiedere i rimedi di cui alla presente sezione e alla parte III dell'accordo TRIPS ai seguenti soggetti: a) ai titolari dei diritti di proprietà intellettuale, conformemente alla legislazione applicabile; b) a tutti gli altri soggetti autorizzati a godere di questi diritti, in particolare ai titolari di licenze esclusive e ad altri titolari di licenze, ove ciò sia consentito dalla legislazione applicabile e nel rispetto di tale legislazione; c) agli organi di gestione collettiva dei diritti di proprietà intellettuale regolarmente riconosciuti come aventi la facoltà di rappresentare i titolari dei diritti di proprietà intellettuale, ove ciò sia consentito dalle disposizioni della legislazione applicabile e nel rispetto di tali disposizioni; e d) agli organi di difesa professionali regolarmente riconosciuti come aventi la facoltà di rappresentare i titolari dei diritti di proprietà intellettuale, ove ciò sia consentito dalla legislazione applicabile e nel rispetto di tale legislazione.
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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-236

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Soggetti dotati di legittimazione attiva (Art. 236 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Peru', dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo