Accordo›Sez. 2
Art. 236
Soggetti dotati di legittimazione attiva
In vigore dal 11 ago 2015
Soggetti dotati di legittimazione attiva
Ciascuna delle parti riconosce la legittimazione a chiedere l'applicazione delle misure, avviare le procedure e richiedere i rimedi di cui alla presente sezione e alla parte III dell'accordo TRIPS ai seguenti soggetti:
a) ai titolari dei diritti di proprietà intellettuale, conformemente alla legislazione applicabile;
b) a tutti gli altri soggetti autorizzati a godere di questi diritti, in particolare ai titolari di licenze esclusive e ad altri titolari di licenze, ove ciò sia consentito dalla legislazione applicabile e nel rispetto di tale legislazione;
c) agli organi di gestione collettiva dei diritti di proprietà intellettuale regolarmente riconosciuti come aventi la facoltà di rappresentare i titolari dei diritti di proprietà intellettuale, ove ciò sia consentito dalle disposizioni della legislazione applicabile e nel rispetto di tali disposizioni; e
d) agli organi di difesa professionali regolarmente riconosciuti come aventi la facoltà di rappresentare i titolari dei diritti di proprietà intellettuale, ove ciò sia consentito dalla legislazione applicabile e nel rispetto di tale legislazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-236