Accordo›Sez. 2
Art. 241
Misure correttive
In vigore dal 11 ago 2015
Misure correttive
1. Fatto salvo il risarcimento dei danni dovuto al titolare del diritto a causa della violazione, ciascuna delle parti adotta le misure necessarie per garantire che le sue autorità giudiziarie competenti possano ordinare, su richiesta del ricorrente e senza indennizzo di alcun tipo all'autore della violazione, il ritiro, l'esclusione definitiva dai circuiti commerciali o la distruzione delle merci in relazione alle quali sia stata accertata la violazione di un diritto di proprietà intellettuale. Se del caso, le autorità giudiziarie competenti possono anche ordinare la distruzione dei materiali e degli strumenti principalmente utilizzati per la realizzazione o la fabbricazione di tali merci.
2. Le autorità giudiziarie ordinano che le misure di cui al paragrafo 1 siano attuate a spese dell'autore della violazione, salvo che non vi si oppongano motivi particolari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-241