Accordo›Sez. 2
Art. 243
Misure alternative
In vigore dal 11 ago 2015
Misure alternative
Conformemente alla propria legislazione interna ciascuna delle parti può stabilire che, nei casi opportuni e su richiesta del soggetto cui potrebbero essere applicate le misure di cui all' e/o all', le autorità giudiziarie competenti possano ordinare il pagamento alla parte lesa di un indennizzo pecuniario in luogo dell'applicazione delle misure di cui all' e/o all' qualora tale soggetto abbia agito in modo non intenzionale e senza negligenza, se l'esecuzione di tali misure gli causerebbe un danno sproporzionato e qualora l'indennizzo pecuniario della parte lesa sembri ragionevolmente soddisfacente.
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Prourn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-243