Accordo›Sez. 2
Art. 242
Ingiunzioni
In vigore dal 11 ago 2015
Ingiunzioni
Fatte salve le disposizioni dell', paragrafo 2, dell'accordo TRIPS, ciascuna delle parti dispone che, in presenza di una decisione giudiziaria che abbia accertato la violazione di un diritto di proprietà intellettuale, le autorità giudiziarie possano emettere nei confronti dell'autore della violazione un'ingiunzione diretta a vietare il proseguimento della violazione. Ove ciò sia previsto dalla legislazione interna di una parte, il mancato rispetto di un'ingiunzione è soggetto, se del caso, al pagamento di una pena pecuniaria suscettibile di essere reiterata, al fine di assicurarne l'esecuzione73.
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73 Le parti garantiscono che le misure di cui al presente paragrafo possano essere applicate anche nei confronti dei soggetti i cui servizi siano stati usati per violare diritti di proprietà intellettuale nella misura in cui essi hanno preso parte al processo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-242