Art. 251 · Responsabilità dei prestatori intermediari: semplice trasporto (mere conduit)
AccordoSez. 3

Art. 251

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Responsabilità dei prestatori intermediari: semplice trasporto (mere conduit)

In vigore dal 11 ago 2015
Responsabilità dei prestatori intermediari: semplice trasporto ("mere conduit") 1. Ciascuna delle parti provvede affinché, nella prestazione di un servizio consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio o nel fornire un accesso alla rete di comunicazione, il prestatore di tale servizio non sia responsabile delle informazioni trasmesse, a condizione che questi: a) non dia origine alla trasmissione; b) non selezioni il destinatario della trasmissione; e c) non selezioni nè modifichi le informazioni trasmesse. 2. Le attività di trasmissione e di fornitura di accesso di cui al paragrafo 1 includono la memorizzazione automatica, intermedia e transitoria delle informazioni trasmesse, a condizione che questa serva solo all'esecuzione della trasmissione sulla rete di comunicazione e che la sua durata non ecceda il tempo ragionevolmente necessario a tale scopo. 3. La presente sezione lascia impregiudicata la possibilità, secondo gli ordinamenti giuridici di ciascuna delle parti, che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa esiga che il prestatore impedisca o ponga fine ad una violazione.
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