AccordoTitolo VIII

Art. 261

Cooperazione e scambio di informazioni

In vigore dal 11 ago 2015
Cooperazione e scambio di informazioni 1. Le parti si adoperano per cooperare mediante le rispettive autorità garanti della concorrenza nelle questioni relative all'attuazione del diritto della concorrenza. 2. L'autorità garante della concorrenza di una parte può chiedere la cooperazione dell'autorità garante della concorrenza di un'altra parte per quanto attiene alle attività di applicazione. Tale cooperazione non impedisce alle parti interessate di assumere decisioni autonome. 3. Le autorità garanti della concorrenza possono scambiarsi informazioni per agevolare la corretta applicazione del rispettivo diritto della concorrenza. 4. Quando si scambiano informazioni a norma del presente articolo, le autorità garanti della concorrenza tengono conto delle restrizioni imposte dalla rispettiva legislazione. 5. Se una parte ritiene che una pratica anticoncorrenziale quale definita all', paragrafo 2, condotta nel territorio di un'altra parte abbia effetti negativi nel territorio di entrambe le parti oppure sulle relazioni commerciali fra tali parti, la parte in questione può chiedere che l'altra parte avvii le attività di applicazione previste dalla sua legislazione. 6. Le autorità garanti della concorrenza possono rafforzare ulteriormente la cooperazione grazie a mezzi o strumenti adeguati conformemente ai loro interessi e alle loro capacità.
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Cooperazione e scambio di informazioni (Art. 261 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Peru', dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo