Accordo›Titolo VIII
Art. 259
Obiettivi e principi
In vigore dal 11 ago 2015
Obiettivi e principi
1. Riconoscendo l'importanza di una concorrenza libera come pure il fatto che pratiche anticoncorrenziali possono falsare il corretto funzionamento dei mercati, incidere sullo sviluppo economico e sociale, sull'efficienza economica e sul benessere dei consumatori e compromettere i vantaggi derivanti dall'attuazione del presente accordo, le parti applicano le rispettive politiche in materia di concorrenza e il rispettivo diritto della concorrenza.
2. Le parti convengono che le seguenti pratiche sono incompatibili con il presente accordo, se e in quanto in grado di incidere sugli scambi e sugli investimenti reciproci:
a) qualsiasi accordo, decisione, raccomandazione o pratica concordata che abbia per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza conformemente al loro rispettivo diritto della concorrenza;
b) abuso di posizione dominante conformemente al loro rispettivo diritto della concorrenza; e
c) le concentrazioni tra società che ostacolano in misura significativa una concorrenza effettiva, in particolare per effetto della creazione o del rafforzamento di una posizione dominante, conformemente al loro rispettivo diritto della concorrenza.
3. Le parti riconoscono l'importanza della cooperazione e del coordinamento tra le rispettive autorità garanti della concorrenza per promuovere un'efficace applicazione della politica e del diritto della concorrenza, anche per quanto riguarda le notifiche di cui all', le consultazioni, lo scambio di informazioni, l'assistenza tecnica e la promozione della concorrenza.
4. Le parti sostengono e promuovono misure volte a rafforzare la concorrenza nell'ambito delle loro rispettive giurisdizioni conformemente agli obiettivi del presente accordo.
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