Accordo›Titolo VIII
Art. 263
Monopoli riconosciuti e imprese di Stato
In vigore dal 11 ago 2015
Monopoli riconosciuti e imprese di Stato
1. Nessuna disposizione del presente accordo osta a che una parte crei o mantenga monopoli pubblici o privati e imprese di Stato conformemente alla sua legislazione.78
2. Ciascuna delle parti dispone che le imprese di Stato e i monopoli riconosciuti siano sottoposti al diritto della concorrenza nei limiti in cui l'applicazione di tale diritto non osti all'adempimento, in linea di diritto o di fatto, della specifica missione pubblica loro affidata.
3. Per quanto riguarda le imprese di Stato e i monopoli riconosciuti, nessuna delle parti adotta o mantiene in vigore misure contrarie alle disposizioni del presente titolo che falsino gli scambi e gli investimenti fra le parti.
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78 Per maggiore chiarezza, le parti convengono che i "monopolios rentisticos" istituiti a norma dell' della Costituzione politica della Colombia rientrano nella categoria dei monopoli riconosciuti e delle imprese di Stato.
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Prourn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-263