Accordo›Titolo IX
Art. 267
Contesto e obiettivi
In vigore dal 11 ago 2015
Contesto e obiettivi
1. Richiamando la dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo e l'Agenda 21, adottate il 14 giugno 1992 dalla conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo, gli obiettivi di sviluppo del millennio adottati nel settembre 2000, la dichiarazione di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile e il suo piano di attuazione, adottati il 4 settembre 2002, e la dichiarazione ministeriale sulla piena occupazione e il lavoro dignitoso, adottata nel settembre 2006 dal Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite, le parti ribadiscono il proprio impegno a favore dello sviluppo sostenibile, per il benessere delle generazioni presenti e future. A tale proposito le parti convengono di promuovere il commercio internazionale in modo da contribuire all'obiettivo dello sviluppo sostenibile, operando per integrare e riflettere questo obiettivo nelle relazioni commerciali reciproche. Le parti sottolineano in particolare i benefici che derivano dal considerare le questioni ambientali e del lavoro79 attinenti al commercio nel quadro di un approccio globale al commercio e allo sviluppo sostenibile.
2. Tenuto conto del paragrafo 1, fra gli obiettivi del presente titolo figurano:
a) la promozione del dialogo e della cooperazione fra le parti onde facilitare l'attuazione delle disposizioni del presente titolo e rafforzare le relazioni tra il commercio e le politiche e le pratiche in materia di lavoro e ambiente;
b) il rafforzamento del rispetto della legislazione in materia di lavoro e di ambiente di ciascuna delle parti, come pure del rispetto degli impegni derivanti dalle convenzioni e dagli accordi internazionali citati negli , come fattore importante per migliorare il contributo del commercio allo sviluppo sostenibile;
c) il rafforzamento del ruolo del commercio e della politica commerciale nella promozione della conservazione e dell'uso sostenibile della diversità biologica e delle risorse naturali, nonché nella riduzione dell'inquinamento conformemente all'obiettivo dello sviluppo sostenibile;
d) il rafforzamento dell'impegno nei confronti dei principi e dei diritti del lavoro conformemente alle disposizioni del presente titolo, come fattore importante per migliorare il contributo del commercio allo sviluppo sostenibile;
e) la promozione della partecipazione pubblica per quanto attiene alle questioni disciplinate dal presente titolo.
3. Le parti ribadiscono la loro piena determinazione a rispettare gli impegni assunti nel quadro del presente titolo tenendo conto delle proprie capacità, in particolare di quelle tecniche e finanziarie.
4. Le parti ribadiscono il loro impegno ad affrontare le sfide ambientali di portata globale, conformemente al principio delle responsabilità comuni ma differenziate.
5. Le disposizioni del presente titolo non vanno interpretate o utilizzate in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra le parti o una restrizione dissimulata agli scambi o agli investimenti.
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79 Nel presente titolo quando si fa riferimento al "lavoro" si intendono anche le questioni attinenti agli obiettivi strategici dell'Organizzazione internazionale del lavoro.
Storico versioni
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